|
Archivio Leggi |
Collare
e museruola obbligatori per alcune razze
ed assicurazione obbligatoria per alcuni
cani.
Il Ministero della Salute con l’ordinanza
che riportiamo in calce ha stabilito
alcune norme che, dal gennaio del 2007,
devono essere rispettate su tutto il
territorio nazionale. Si può
essere d’accordo o meno su tali
norme ma esse devono essere rispettate.
Sostanzialmente la normativa introduce
il divieto (era ora!) di praticare:
- il taglio della coda,
- il taglio delle orecchie,
- la recisione delle corde vocali
- e, più in generale, tutti gli
interventi chirurgici destinati a modificare
l'aspetto di un cane, o finalizzati
ad altri scopi non curativi.
Oltre a ciò la nuova ordinanza
vieta l’uso dei collari elettrici
(avremmo gradito che venissero vietati
anche altri collari coercitivi), gli
addestramenti tesi ad esaltare l’aggressività
dei cani ed obbliga i proprietari di
cani appartenenti ad alcune razze a
munirli di collare e museruola nei
luoghi aperti al pubblico.
Infine per i cani con aggressività
non controllata ( vedasi l’art.
5) sono previste una serie di norme
tra le quali l’obbligo di una
assicurazione per danni contro terzi.
La normativa è questa, e come
tale va rispettata.
Per i proprietari dei cani appartenenti
alle razze indicate si pone, per legge,
l’obbligo di dover imporre ai
propri cani guinzaglio e museruola che,
lo ricordiamo, non fanno parte del comportamento
naturale del cane. L’abitudine
al guinzaglio e maggiormente alla museruola,
se non viene raggiunta attraverso le
appropriate metodologie didattiche,
può costituire per il cane notevole
fonte stress e giungere a creargli un
grave squilibrio psichico. Invitiamo
quindi i proprietari dei cani di tali
razze, che vogliano adeguarsi alla normativa
vigente senza che ciò possa costituire
una serio problema per i loro cani ad
avvalersi dell’aiuto degli Addestratori,
Educatori ed Istruttori Cinofili iscritti
all’AAEIC
Ministero della Salute. Tutela dell'incolumita'
pubblica dall'aggressione di cani.
Ordinanza 12 dicembre 2006
(GU n. 10 del 13-1-2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea
per la protezione degli animali da compagnia,
approvata a Strasburgo il 13 novembre
1987, firmata anche dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281,
legge quadro in materia di animali d'affezione
e prevenzione del randagismo, in particolare
l'art. 1 che stabilisce che lo Stato
promuove e disciplina la tutela degli
animali d'affezione, condanna gli atti
di crudelta' contro di essi e favorisce
la corretta convivenza tra uomo ed animale;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003,
che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003
tra il Ministro della salute, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano
in materia di benessere degli animali
da compagnia e pet-therapy;
Considerato che l'uso di collari elettrici
o altri congegni atti a determinare
scosse o impulsi elettrici sui cani
procura paura e sofferenza e puo' provocare
reazioni di aggressivita' da parte degli
animali stessi, l'impiego di tali strumenti
si configura come maltrattamento e chiunque
li utilizzi e' perseguibile ai sensi
della legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli episodi di aggressione alle
persone da parte di cani;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di
adottare, in attesa dell'emanazione
di una disciplina normativa organica
in materia, disposizioni cautelari a
tutela della salute pubblica;
Ordina:
Art. 1.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare
l'aggressivita' dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare
il rischio di maggiore aggressivita'
di cani appartenenti a incroci o razze
di cui all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione
o di incrocio tra razze di cani con
lo scopo di sviluppare l'aggressivita';
d) la sottoposizione di cani a doping,
cosi' come definito all'art. 1, commi
2 e 3, della legge 14 dicembre 2000,
n. 376;
e) gli interventi chirurgici destinati
a modificare l'aspetto di un cane, o
finalizzati ad altri scopi non curativi,
in particolare:
i) il taglio della coda;
ii) il taglio delle orecchie;
iii) la recisione delle corde vocali;
2. Il divieto di cui al punto 1 lettera
e) non si applica agli interventi curativi
necessari per ragioni di medicina veterinaria.
Art. 2.
1. I proprietari e i detentori di cani,
analogamente a quanto previsto dall'art.
83, primo comma, lettere c) e d) del
regolamento di polizia veterinaria,
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320, hanno l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio
ai cani quando si trovano nelle vie
o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio
ai cani condotti nei locali pubblici
e sui pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i detentori di cani
di razza di cui all'elenco allegato
devono applicare sia il guinzaglio sia
la museruola ai cani sia quando si trovano
nelle vie o in altro luogo aperto al
pubblico sia quando si trovano nei locali
pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo non si applicano ai
cani per non vedenti o non udenti, addestrati
come cani guida.
Art. 3.
1. Chiunque possegga o detenga cani
di cui all'art. 1, comma 1 lettera b)
ha l'obbligo di vigilare con particolare
attenzione sulla detenzione degli stessi
al fine di evitare ogni possibile aggressione
a persone e deve stipulare una polizza
di assicurazione di responsabilita'
civile per danni contro terzi causati
dal proprio cane.
Art. 4.
1. L'uso di collari elettrici o altri
congegni atti a determinare scosse o
impulsi elettrici sui cani procura paura
e sofferenza e puo' provocare reazioni
di aggressivita' da parte degli animali
stessi.
Pertanto l'impiego di tali strumenti
si configura come maltrattamento e chiunque
li utilizzi e' perseguibile ai sensi
della legge 20 luglio 2004, n. 189.
Art. 5.
1. Si definisce cane con aggressivita'
non controllata quel soggetto che, non
provocato, lede o minaccia di ledere
l'integrita' fisica di una persona o
di altri animali attraverso un comportamento
aggressivo non controllato dal proprietario
o detentore dell'animale.
2. I servizi veterinari tengono aggiornato
un archivio dei cani morsicatori e dei
cani con aggressivita' non controllata
rilevati, nonche' dei cani di cui all'elenco
allegato al fine di predisporre i necessari
interventi di controllo per la tutela
della incolumita' pubblica.
3. L'autorita' sanitaria competente,
in collaborazione con la Azienda sanitaria
locale stabilisce:
a) i criteri per la classificazione
del rischio da cani di proprieta' con
aggressivita' non controllata con i
relativi parametri per la rilevazione;
b) i percorsi di controllo e rieducazione
per la prevenzione delle morsicature;
c) l'obbligo per i proprietari dei cani
cui al comma 1 di stipulare una polizza
di assicurazione per la responsabilita'
civile per danni contro terzi causati
dal proprio cane;
d) ulteriori prescrizioni e misure atte
a controllare o limitare il rischio
di morsicature.
4. E' vietato acquistare, possedere
o detenere cani di cui all'art. 1, comma
1, lettera b) e di cui al comma 1 del
presente articolo:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione
personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna,
anche non definitiva, per delitto non
colposo contro la persona o contro il
patrimonio, punibile con la reclusione
superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna,
anche non definitiva, per i reati di
cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater,
544-quinques del codice penale e, per
quelli previsti dall'art. 2 della legge
20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di diciotto anni e agli
interdetti o inabilitati per infermita'.
5. Il proprietario o il detentore di
un cane di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) e di cui al comma 1 del presente
articolo che non e' in grado di mantenere
il possesso del proprio cane nel rispetto
delle disposizioni di cui alla presente
ordinanza deve interessare le autorita'
veterinarie competenti del territorio
al fine di ricercare con le amministrazioni
comunali idonee soluzioni di gestione
dell'animale stesso ivi compresa la
valutazione ai sensi dell'art. 2, comma
6 legge 14 agosto 1991, n. 281.
6. La presente ordinanza non si applica
ai cani in dotazione alle Forze armate,
di Polizia, di Protezione civile e dei
Vigili del fuoco.
Art. 6.
1. Le violazioni delle disposizioni
della presente ordinanza sono sanzionate
dalle Amministrazioni competenti secondo
i parametri territoriali in vigore.
La presente ordinanza e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed ha efficacia per un anno
a decorrere dal giorno successivo alla
sua pubblicazione.
Roma, 12 dicembre 2006
Il Ministro: Turco
Registrata alla Corte dei conti il
30 dicembre 2006 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi
alla persona e dei beni culturali, registro
n. 5, foglio n. 365
Allegato
Elenco delle razze canine e di incroci
di razze a rischio di aggressivita'
di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b, della presente ordinanza:
American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brazileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pit bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.
|