STATUTO
(registrato
presso l’Agenzia generale delle
Entrate di Roma il 19.1.2007 con n.3/
1256 di prot.)
Art. 1. - E' costituita
l'Associazione Addestratori Educatori
Istruttori Cinofili di seguito denominata
"AAEIC".con sede in Roma,
Viale dei Quattro Venti, n.126 e con
la possibilità di aprire ulteriori
sedi sul territorio nazionale. L’AAEIC
è una libera Associazione di
fatto, apartitica, apolitica e aconfessionale,
con durata illimitata nel tempo e senza
scopo di lucro, regolata a norma del
Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del
codice civile, nonché dal presente
Statuto.
Art. 2. - L'AAEIC persegue
i seguenti scopi:
- assistere e agevolare
i Soci nell’esercizio della professione
di Istruttore Cinofilo, Addestratore
e di Educatore Cinofilo nei loro diversi
ambiti e competenze (anche tutelandone
la professione)secondo quanto specificato
dai Regolamenti che l’Associazione
adotterà
- promuovere e diffondere
la cultura cinofila all’interno
della società attraverso ogni
azione e strumento atto al perseguimento
di tale scopo;
- promuovere la condivisione delle conoscenze
nel campo dell’educazione e istruzione
cinofila;
- promuovere l’aggregazione
tra i Soci e le altre realtà
legate alla cinofilia in ambito nazionale
e internazionale;
- favorire una cultura di eccellenza
di settore anche al fine di creare costante
innovazione;
- promuovere la professionalizzazione
dell’educazione e istruzione cinofila;
- promuovere ogni forma di studio e
ricerca nell’ambito della cinofilia,
della zooantropologia, dell’etologia,
della cinotecnica.
Al riguardo, potrà
fornire ogni connesso servizio ad Enti
pubblici e privati che intendano realizzare
e gestire iniziative nel settore cinofilo,
formative e ricreative.
Art. 3. - L'AAEIC per il raggiungimento
dei suoi fini, intende svolgere varie
attività, in particolare:
- Ideare, progettare e promuovere iniziative
per diffondere la cultura cinofila nei
diversi ambiti possibili;
- Ideare, progettare
e promuovere attività o iniziative
in ambito sociale e socio-assistenziale;
- Promuovere attività quali:
convegni, conferenze, dibattiti, seminari,
incontri divulgativi ecc.;
- Realizzare studi, promuovere ricerche
e attività scientifiche inerenti
i diversi ambiti legati alla cinofilia,
in collaborazione con Enti e Istituzioni
pubbliche o private nazionali e internazionali
quali Università, Centri di Ricerca,
ecc.;
- Promuovere attività
di formazione permanente in particolare
per i propri associati: corsi di aggiornamento
teorico/pratici per educatori, istruttori
delle varie discipline cinofile e cinosportive,
corsi di perfezionamento;
- Realizzare attività editoriali:
pubblicazione di un bollettino, pubblicazione
di atti di convegni, di seminari, nonché
degli studi e delle ricerche compiute;
- Promuovere e gestire
attività di formazione e divulgazione
avvalendosi anche di supporti informatici
e tecnologici;
- Promuovere e gestire
attività di promozione dell’Associazione
stessa e dei Soci;
- Svolgere attività
di servizio tecnico ed amministrativo
in riferimento all’oggetto sociale.
L’ Associazione, inoltre, potrà
svolgere ogni attività connessa
ed affine a quelle sopra elencate.
Art. 4. - L'AAEIC è
aperta a tutti gli Addestratori, Educatori
ed Istruttori Cinofili che, interessati
alla realizzazione delle sue finalità
statutarie, ne condividono lo spirito
e gli ideali.
In particolare sono
suoi:
- Soci Ordinari: persone o Enti che,
condividendone gli scopi e gli obblighi
statutari, chiedano di associarsi, che
si impegnino a pagare, per tutta la
permanenza del vincolo associativo,
la quota annuale stabilita dal Consiglio
direttivo e la cui domanda venga accettata
secondo le modalità previste
dallo Statuto. In particolare sono Soci
Ordinari di diritto coloro che abbiano
frequentato, con esito positivo, i Master
in Istruzione Cinofila presso la Facoltà
di Veterinaria dell’Università
di Pisa conseguendone il relativo titolo
o attestato e che chiedano di associarsi
- Soci Onorari Persone, Enti, Istituzioni,
Società ecc. che abbiano contribuito
in maniera determinante, con la loro
opera od il loro sostegno ideale ovvero
economico alla costituzione e alla crescita
dell'Associazione. Hanno carattere di
Soci Ordinari e sono esonerati dal versamento
di quote annuali.
La qualifica di Socio
Onorario è deliberata dal Consiglio
Direttivo su proposta del Presidente
In particolare sono Soci Onorari di
diritto i docenti dei Master in Istruzione
Cinofila della Facoltà di Veterinaria
dell’Università di Pisa
che accettino tale qualità
Le quote o il contributo associativo
non è trasmissibile ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e
non è soggetto a rivalutazione.
Art. 5. - L'ammissione a socio ordinario
è deliberata dal Consiglio direttivo.,
su domanda scritta del richiedente controfirmata
da almeno tre Soci
Contro il rifiuto di ammissione è
ammesso appello, entro 30 giorni, al
Collegio dei Probiviri.
L’ammissione
dei Soci Ordinari di diritto avviene
automaticamente, su domanda dell’interessato.
L’ammissione
a Socio Onorario di diritto avviene
automaticamente, previa accettazione
scritta dell’interessato.
La perdita della qualità di Socio
è determinata: da richiesta scritta
del Socio, dal mancato pagamento della
quota associativa, dal provvedimento
di espulsione. Le quote versate non
sono rimborsabili nemmeno parzialmente.
Art. 6. - Tutti i soci
sono tenuti a rispettare le norme del
presente Statuto ed al rispetto del
Codice Etico allegato, che ne costituisce
parte integrante, nonché ai Regolamenti
interni all’AAEIC, secondo le
deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamento difforme, che
rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio
dell'associazione il Consiglio Direttivo
dovrà intervenire ed applicare
le seguenti sanzioni: richiamo, diffida,
sospensione, espulsione della AAEIC.
I membri richiamati, diffidati, sospesi
o espulsi possono ricorrere contro il
provvedimento, entro trenta giorni e
per iscritto, al Collegio dei probiviri
Art. 7. - Tutti i soci
maggiorenni hanno diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell'associazione.
Il diritto di voto non può essere
escluso neppure in caso di partecipazione
temporanea alla vita associativa.
Art. 8. - Le risorse
economiche dell'associazione sono costituite
da:
- quote sociali;
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere
commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli
aderenti sono costituiti dalle quote
di associazione annuale, stabilite dal
Consiglio direttivo e da eventuali contributi
straordinari stabiliti dall'assemblea,
che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni
e i lasciti, sono accettate dall'assemblea,
che delibera sulla utilizzazione di
esse, in armonia con finalità
statutarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche
in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
Art. 9. – L’anno
finanziario inizia il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere
il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo
deve essere approvato dall’Assemblea
ordinaria ogni anno entro il giorno
30 del mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la
sede dell’Associazione entro i
15 giorni precedenti la seduta per poter
essere consultato da ogni associato.
Art. 10. – Gli
organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea
dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Probiviri
Art. 11. – L’assemblea
dei Soci è il momento fondamentale
di confronto, atto ad assicurare una
corretta gestione dell’Associazione
ed è composta da tutti i soci,
ognuno dei quali ha diritto ad un voto,
qualunque sia il valore della quota.
Essa è convocata dal Consiglio
direttivo almeno una volta all’anno
in via ordinaria, ed in via straordinaria
quando sia necessaria o quando sia richiesta
da almeno un quinto degli associati.
La convocazione è
fatta dal Consiglio Direttivo e dal
Presidente mediante comunicazione scritta
diretta a ciascun socio dell'avviso
di convocazione, contenente l'ordine
del giorno, almeno 15 giorni prima di
quello fissato per l'adunanza. La convocazione
va fatta con lettera raccomandata e
con e-mail o telefonata e almeno 15
giorni prima della data dell’assemblea
In prima convocazione
l’ Assemblea è valida se
è presente la maggioranza dei
soci, e delibera validamente con la
maggioranza dei presenti; in seconda
convocazione la validità prescinde
dal numero dei presenti.
Delle delibere assembleari deve essere
data pubblicità mediante affissione
all’albo della sede del relativo
verbale.
Art. 12. – L’assemblea ordinaria
ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio direttivo;
- elegge il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio preventivi e consuntivo;
- approva i regolamenti interni.
L’assemblea straordinaria delibera
sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale
scioglimento dell’Associazione.
All’apertura
di ogni seduta l’assemblea elegge
un presidente ed un segretario che dovranno
sottoscrivere il verbale finale.
L'Assemblea è
presieduta dal Presidente o, in caso
di assenza o inadempimento, dal Vicepresidente,
o dal Consigliere più anziano.
Il verbale di ogni assemblea viene redatto
dal Segretario e firmato dal Presidente,
ovvero dal Vicepresidente, viene conservato
agli atti e di esso sarà data
lettura prima dell'inizio della successiva
adunanza.
Ogni socio ha diritto ad un voto e sono
ammesse deleghe, da rilasciarsi solo
ad altri soci e non più di due,
ovvero ogni socio non può essere
latore di più di due deleghe.
L'Assemblea è validamente costituita
e delibera con le maggioranze previste
dall'art. 21 C.C..
Le votazioni si fanno per alzata di
mano, oppure per appello nominale, o
a scrutinio segreto quando ne facciano
domanda almeno la metà dei soci
presenti.
Nel caso in cui la votazione riguardi
persone essa avverrà sempre a
scrutinio segreto.
Art. 13. – Il Consiglio Direttivo
è composto da 5 membri, eletti
dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo
è validamente costituito quando
sono presenti 3 membri. I membri del
Consiglio direttivo svolgono la loro
attività gratuitamente e durano
in carica 3 anni. Il consiglio direttivo
può essere revocato dall’assemblea
con la maggioranza di 2/3 dei soci con
possibilità di rinnovo.
In caso di dimissioni o decesso di un
consigliere, il Consiglio alla prima
riunione provvede alla sua sostituzione
chiedendone la convalida alla prima
assemblea annuale
Art. 14. – Il Consiglio Direttivo
è l’organo esecutivo dell’AAEIC.
Si riunisce almeno 2 volte all’anno
ed è convocato da:
- il Presidente;
- da almeno 2 dei componenti,
su richiesta motivata;
- da almeno il 30%
dei soci, su richiesta motivata;
Il Consiglio nomina nel proprio seno
un Presidente, un Vicepresidente e un
Segretario, ove a tali nomine non abbia
provveduto l'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo
ha il compito di coordinare, stimolare
e promuovere tutte le forze che intendono
fare capo all'Associazione e promuovere
eventuali modifiche dello statuto per
una migliore funzionalità ed
agibilità dell'Associazione.
Il Consiglio si riunisce ordinariamente
ogni qualvolta viene riscontrata la
necessità da parte del Presidente
o da parte della maggioranza dei Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute
dal Presidente o dal Vicepresidente
e sono valide se è presente la
maggioranza dei Consiglieri e per la
validità delle deliberazioni
occorre il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
Di ogni riunione deve essere redatto
verbale. I verbali sono redatti dal
Segretario e controfirmati dal Presidente,essi
sono consultabili da qualsiasi membro
lo richieda
Il Consiglio è investito dei
più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione,
senza limitazioni. Esso procede pure
alla compilazione dei bilanci preventivi
e consuntivi ed alla loro presentazione
all'Assemblea e compila il Regolamento
per il finanziamento dell'Associazione,
la cui osservanza è obbligatoria
per tutti i Soci.
Il primo Consiglio Direttivo è
nominato nell'atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria
i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti ed i regolamenti
interni dell’Associazione da sottoporre
all’Assemblea
- fomalizzare le proposte per la gestione
dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che
deve contenere le singole voci di spesa
e di entrata relative al periodo di
un anno
- elaborare il bilancio preventivo che
deve contenere, suddivise in singole
voci, le previsioni delle spese e delle
entrate relative all’esercizio
annuale successivo
Art. 15. – Il
Presidente dura in carica tre anni,
viene eletto dal Consiglio Direttivo
tra i suoi membri ed è legale
rappresentante dell’AAEIC a tutti
gli effetti.
Egli convoca e presiede
il Consiglio Direttivo, sottoscrive
tutti gli atti amministrativi compiuti
dall’Associazione; può
aprire e chiudere conti correnti bancari
e postali e procedere agli incassi delle
entrate e al pagamento delle spese.
Conferisce ai membri procura speciale
per la gestione di attività varie,
previa approvazione del Consiglio direttivo.
Il Presidente promuove
l'attività dell'Associazione
ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione
e la firma sociale.
Il Presidente può delegare per
attività soggette ad autorizzazioni
persone anche non soci ai soli fini
dell'intestazione delle autorizzazioni
necessarie e delle pratiche amministrative
relative.
Il Vicepresidente coaudiuva e sostituisce
il Presidente in caso di assenza o di
impedimento
Art. 16. – Il
Collegio dei Probiviri è composto
da tre membri eletti in assemblea su
proposta del Consiglio Direttivo. Dura
in carica tre anni
Verifica periodicamente la regolarità
formale e sostanziale della contabilità,
redige apposita relazione da allegare
al bilancio preventivo e consuntivo
Decide insindacabilmente, unitamente
al Presidente e ad un membro del Consiglio
Direttivo, entro trenta giorni dalla
presentazione dei ricorsi sulle decisioni
di richiamo, diffida o espulsione e
sul diniego di ammissione delle domande
di associazione nonché sulle
controversie tra i soci ed i reclami
da essi presentati
Art. 17. – Lo scioglimento dell’Associazione
è deliberato dall’assemblea
straordinaria. Il patrimonio residuo
dell’ente deve essere devoluto
ad associazione con finalità
analoghe o per fini di pubblica utilità,
escluso comunque qualsiasi rimborso
ai soci sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3, comma
190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 18. – Tutte
le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle
spese sostenute per conto dell’Associazione,
autorizzate dal Consiglio Direttivo
e dal Presidente, regolarmente documentate.
Art. 19. – Per
quanto non previsto dal presente statuto
valgono le norme di legge vigenti in
materia.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
Art. 1. In deroga all’
art. 4 del presente statuto, sino alla
data di chiusura del 1° Master in
Istruzione Cinofila della Facoltà
di Veterinaria dell’Università
di Pisa (anno 2006/7) in attesa del
conseguimento dei relativi titoli che
confermeranno l’iscrizione e comunque
non oltre il 30 aprile 2009, i frequentatori
del medesimo possono essere iscritti
all’AAEICI con le stesse modalità
previste per i soci ordinari di diritto.
Art..2. In deroga all’art.
4 del Presente Statuto non potranno
essere ammesse nell’Associazione
persone che abbiano riportato condanne
definitive per maltrattamento o abbandono
di animali.
Tali condanne comportano altresì
l’immediata espulsione dall’Associazione
per imembri che le abbiano riportate.
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