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A.A.E.I.C.
Associazione Addestratori Educatori Istruttori Cinofili

info@aaeic.it

STATUTO

(registrato presso l’Agenzia generale delle Entrate di Roma il 19.1.2007 con n.3/ 1256 di prot.)

Art. 1. - E' costituita l'Associazione Addestratori Educatori Istruttori Cinofili di seguito denominata "AAEIC".con sede in Roma, Viale dei Quattro Venti, n.126 e con la possibilità di aprire ulteriori sedi sul territorio nazionale. L’AAEIC è una libera Associazione di fatto, apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2. - L'AAEIC persegue i seguenti scopi:

- assistere e agevolare i Soci nell’esercizio della professione di Istruttore Cinofilo, Addestratore e di Educatore Cinofilo nei loro diversi ambiti e competenze (anche tutelandone la professione)secondo quanto specificato dai Regolamenti che l’Associazione adotterà

- promuovere e diffondere la cultura cinofila all’interno della società attraverso ogni azione e strumento atto al perseguimento di tale scopo;


- promuovere la condivisione delle conoscenze nel campo dell’educazione e istruzione cinofila;

- promuovere l’aggregazione tra i Soci e le altre realtà legate alla cinofilia in ambito nazionale e internazionale;


- favorire una cultura di eccellenza di settore anche al fine di creare costante innovazione;

- promuovere la professionalizzazione dell’educazione e istruzione cinofila;


- promuovere ogni forma di studio e ricerca nell’ambito della cinofilia, della zooantropologia, dell’etologia, della cinotecnica.

Al riguardo, potrà fornire ogni connesso servizio ad Enti pubblici e privati che intendano realizzare e gestire iniziative nel settore cinofilo, formative e ricreative.


Art. 3. - L'AAEIC per il raggiungimento dei suoi fini, intende svolgere varie attività, in particolare:


- Ideare, progettare e promuovere iniziative per diffondere la cultura cinofila nei diversi ambiti possibili;

- Ideare, progettare e promuovere attività o iniziative in ambito sociale e socio-assistenziale;


- Promuovere attività quali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, incontri divulgativi ecc.;


- Realizzare studi, promuovere ricerche e attività scientifiche inerenti i diversi ambiti legati alla cinofilia, in collaborazione con Enti e Istituzioni pubbliche o private nazionali e internazionali quali Università, Centri di Ricerca, ecc.;

- Promuovere attività di formazione permanente in particolare per i propri associati: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, istruttori delle varie discipline cinofile e cinosportive, corsi di perfezionamento;


- Realizzare attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

- Promuovere e gestire attività di formazione e divulgazione avvalendosi anche di supporti informatici e tecnologici;

- Promuovere e gestire attività di promozione dell’Associazione stessa e dei Soci;

- Svolgere attività di servizio tecnico ed amministrativo in riferimento all’oggetto sociale.


L’ Associazione, inoltre, potrà svolgere ogni attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.

Art. 4. - L'AAEIC è aperta a tutti gli Addestratori, Educatori ed Istruttori Cinofili che, interessati alla realizzazione delle sue finalità statutarie, ne condividono lo spirito e gli ideali.

In particolare sono suoi:


- Soci Ordinari: persone o Enti che, condividendone gli scopi e gli obblighi statutari, chiedano di associarsi, che si impegnino a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo e la cui domanda venga accettata secondo le modalità previste dallo Statuto. In particolare sono Soci Ordinari di diritto coloro che abbiano frequentato, con esito positivo, i Master in Istruzione Cinofila presso la Facoltà di Veterinaria dell’Università di Pisa conseguendone il relativo titolo o attestato e che chiedano di associarsi


- Soci Onorari Persone, Enti, Istituzioni, Società ecc. che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e alla crescita dell'Associazione. Hanno carattere di Soci Ordinari e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

La qualifica di Socio Onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente


In particolare sono Soci Onorari di diritto i docenti dei Master in Istruzione Cinofila della Facoltà di Veterinaria dell’Università di Pisa che accettino tale qualità


Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetto a rivalutazione.


Art. 5. - L'ammissione a socio ordinario è deliberata dal Consiglio direttivo., su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre Soci
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

L’ammissione dei Soci Ordinari di diritto avviene automaticamente, su domanda dell’interessato.

L’ammissione a Socio Onorario di diritto avviene automaticamente, previa accettazione scritta dell’interessato.


La perdita della qualità di Socio è determinata: da richiesta scritta del Socio, dal mancato pagamento della quota associativa, dal provvedimento di espulsione. Le quote versate non sono rimborsabili nemmeno parzialmente.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto ed al rispetto del Codice Etico allegato, che ne costituisce parte integrante, nonché ai Regolamenti interni all’AAEIC, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione, espulsione della AAEIC.
I membri richiamati, diffidati, sospesi o espulsi possono ricorrere contro il provvedimento, entro trenta giorni e per iscritto, al Collegio dei probiviri

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- quote sociali;
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il giorno 30 del mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:

- L’Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Probiviri

Art. 11. – L’assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o quando sia richiesta da almeno un quinto degli associati.

La convocazione è fatta dal Consiglio Direttivo e dal Presidente mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione va fatta con lettera raccomandata e con e-mail o telefonata e almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea

In prima convocazione l’ Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.


Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio direttivo;
- elegge il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio preventivi e consuntivo;
- approva i regolamenti interni.


L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o inadempimento, dal Vicepresidente, o dal Consigliere più anziano.
Il verbale di ogni assemblea viene redatto dal Segretario e firmato dal Presidente, ovvero dal Vicepresidente, viene conservato agli atti e di esso sarà data lettura prima dell'inizio della successiva adunanza.
Ogni socio ha diritto ad un voto e sono ammesse deleghe, da rilasciarsi solo ad altri soci e non più di due, ovvero ogni socio non può essere latore di più di due deleghe.
L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C..
Le votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominale, o a scrutinio segreto quando ne facciano domanda almeno la metà dei soci presenti.
Nel caso in cui la votazione riguardi persone essa avverrà sempre a scrutinio segreto.


Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci con possibilità di rinnovo.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale


Art. 14. – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’AAEIC. Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato da:

- il Presidente;

- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

- da almeno il 30% dei soci, su richiesta motivata;


Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di coordinare, stimolare e promuovere tutte le forze che intendono fare capo all'Associazione e promuovere eventuali modifiche dello statuto per una migliore funzionalità ed agibilità dell'Associazione.
Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni qualvolta viene riscontrata la necessità da parte del Presidente o da parte della maggioranza dei Consiglieri.


Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente e sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri e per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale. I verbali sono redatti dal Segretario e controfirmati dal Presidente,essi sono consultabili da qualsiasi membro lo richieda
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea e compila il Regolamento per il finanziamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo.


Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti ed i regolamenti interni dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea
- fomalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo

Art. 15. – Il Presidente dura in carica tre anni, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed è legale rappresentante dell’AAEIC a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi delle entrate e al pagamento delle spese.
Conferisce ai membri procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il Presidente promuove l'attività dell'Associazione ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.
Il Presidente può delegare per attività soggette ad autorizzazioni persone anche non soci ai soli fini dell'intestazione delle autorizzazioni necessarie e delle pratiche amministrative relative.
Il Vicepresidente coaudiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento

Art. 16. – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti in assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni
Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo
Decide insindacabilmente, unitamente al Presidente e ad un membro del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla presentazione dei ricorsi sulle decisioni di richiamo, diffida o espulsione e sul diniego di ammissione delle domande di associazione nonché sulle controversie tra i soci ed i reclami da essi presentati


Art. 17. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, escluso comunque qualsiasi rimborso ai soci sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 18. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione, autorizzate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, regolarmente documentate.

Art. 19. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 1. In deroga all’ art. 4 del presente statuto, sino alla data di chiusura del 1° Master in Istruzione Cinofila della Facoltà di Veterinaria dell’Università di Pisa (anno 2006/7) in attesa del conseguimento dei relativi titoli che confermeranno l’iscrizione e comunque non oltre il 30 aprile 2009, i frequentatori del medesimo possono essere iscritti all’AAEICI con le stesse modalità previste per i soci ordinari di diritto.

Art..2. In deroga all’art. 4 del Presente Statuto non potranno essere ammesse nell’Associazione persone che abbiano riportato condanne definitive per maltrattamento o abbandono di animali.
Tali condanne comportano altresì l’immediata espulsione dall’Associazione per imembri che le abbiano riportate.